A.V.O. Genova
Associazione Volontari Ospedalieri
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Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Giugno 2017    

 

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Profilo istituzionale

Statuto
(approvato il 30 maggio 2002)
(modificato il 27 aprile 2007)
(modificato il 22 maggio 2013)


Art.1 Denominazione e sede
L’Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) con sede in Genova, largo Rosanna Benzi, 10:
  • costituita, in data 5 dicembre 1978, con atto a rogito notaio Andrea Castello di Genova, n. 18807 di Repertorio e n. 5822 di Raccolta, registrato a Genova il 15.12 1978 con n. 19946;
  • è iscritta nel Registro delle organizzazioni di volontariato istituito presso la Regione Liguria;
  • ha durata illimitata;
  • è associata alla Federavo con sede in Milano.

Art.2 Finalità ed attività
L’A.V.O:
  • intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici o psichici o che vivono in situazione di sofferenza un servizio volontario, qualificato, gratuito e disinteressato offrendo presenza amichevole, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, il disagio, l’isolamento e la solitudine;
  • si ispira al Vangelo ed opera nella fedeltà ai valori cristiani ed umani;
  • è laica, apartitica e democratica;
  • esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto operando esclusivamente per fini di solidarietà;
  • opera nelle strutture ospedaliere, nelle strutture socio assistenziali ed in altre strutture simili alternative;
  • collabora con le istituzioni, senza sostituirsi nei compiti e nelle responsabilità delle stesse, integrandone anche l’attività per perseguire obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze;
  • considera la formazione come momento essenziale della vita associativa e promuove tutte le iniziative utili per realizzare la formazione permanente dei propri aderenti.

Art.3 Gli aderenti
L’ A.V.O. è aperta a tutte le persone che ne condividono motivazioni e finalità e ne accettano lo Statuto ed i metodi associativi.

L’ammissione all’Associazione è decisa dal Consiglio direttivo con giudizio discrezionale ed insindacabile.

Sono soci dell'Associazione i vollontari effettivi.

Per essere ammessi a prestare servizio in qualità di volontario effettivo presso l’A.V.O. gli aspiranti volontari devono partecipare ad uno specifico corso base di qualificazione, sostenere positivamente il colloquio di fine corso, svolgere, in qualità di volontario in tirocinio, regolare servizio per almeno un anno e comunque per almeno cento ore, sostenere positivamente il colloquio finale per l’ammissione al servizio effettivo.

Con specifico regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, sono definite nel dettaglio le norme e le modalità per l’ammissione ai corsi base, al servizio di tirocinio e al servizio effettivo.

Gli aderenti all’Associazione possono recedere dall’Associazione stessa in qualsiasi momento.

Tutti gli aderenti in attività di servizio sono assicurati ai sensi delle leggi e delle disposizioni in vigore. Agli aderenti non compete alcuna rivalsa nei confronti dell’Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla attività di volontariato.

Norma transitoria
I volontari effettivi che alla data di approvazione del presente statuto non sono ancora soci, devono optare entro la data del 31 dicembre 2013 per il passaggio a socio o per il mantenimento della qualifica di volontario effettivo non socio, secondo le modalità che verranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art.4 I Soci
I Soci hanno diritto di partecipare all’Assemblea, di votare direttamente o per delega, di concorrere alle elezioni delle cariche sociali, di svolgere l’attività preventivamente concordata ed organizzata, di recedere dall’associazione.

I Soci hanno l’obbligo di rispettare lo Statuto ed i regolamenti dell’Associazione, di pagare le quote sociali ed i contributi, di prestare l’attività precedentemente concordata ed organizzata.

I soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali non possono partecipare all’Assemblea, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

I Soci hanno tutti pari diritti e doveri.

Art.5 I soci onorari, i volontari benemeriti e le cariche emerite
I soci che non possono più svolgere l’attività preventivamente concordata ed organizzata ma che comunque desiderano mantenere il legame con l’Associazione costituiscono la categoria dei Soci onorari.

I soci onorari hanno la facoltà di versare le quote associative annuali e possono partecipare all’Assemblea dei soci come osservatori senza diritto di voto.

Ai volontari che si sono particolarmente distinti nell’attività di volontariato e che non possono più svolgere il servizio può essere attribuita dal Consiglio Direttivo la qualifica di volontario benemerito.

Ai volontari che si sono particolarmente distinti per l’impegno profuso nel ricoprire la carica assegnata, può essere attribuita dal Consiglio Direttivo la qualifica di emerito in relazione alla carica stessa.

Art.6 Dimissioni, cessazioni, sospensioni
Gli aderenti (soci, volontari effettivi, volontari in tirocinio ed aspiranti volontari) cessano di far parte dell’Associazione per:
  • dimissioni volontarie;
  • morte;
  • non aver versato la quota sociale o i contributi per due anni consecutivi;
  • non aver svolto, senza giustificato motivo e per almeno un biennio l’attività preventivamente concordata ed organizzata;
  • non svolgere il servizio assegnato secondo i tempi, le modalità, i regolamenti e le finalità dell’Associazione;
  • violazioni alle norme statutarie, condotta personale ed associativa non conforme allo spirito dell’Associazione o altri gravi motivi che risultano nuocere al prestigio o arrecare pregiudizievoli intralci alla regolare attività dell’Associazione stessa.
Il Consiglio Direttivo delibera la sospensione o la perdita della qualità di socio o di volontario. Contro il provvedimento è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva.

In attesa della decisione definitiva del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere il socio o il volontario da qualsiasi attività associativa.

Coloro che per qualsiasi motivo non facciano più parte dell’Associazione non hanno alcun diritto patrimoniale o di altra natura nei confronti dell’Associazione stessa né potranno rivendicare compensi o restituzioni di quote. Sono fatte salve le eventuali responsabilità derivanti dall’aver ricoperto cariche sociali.

Art.7 Finanziamenti
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  • quote associative e contributi degli aderenti e degli aspiranti volontari;
  • contributi di privati, dello Stato, di Istituzioni e di Enti pubblici;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da eventuali attività marginali;
  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.
L’Associazione può compiere tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, ivi comprese quelle immobiliari, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.

Art.8 Contabilità
L’Associazione chiude il proprio esercizio finanziario il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo delibera il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

Con regolamento approvato dal Consiglio Direttivo vengono determinate le modalità per la tenuta della contabilità, per la gestione dei fondi, per la gestione e la conservazione del patrimonio, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese.

Art.9 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio dei Probiviri.
Art.10 Norme generali relative agli incarichi sociali
Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono gratuiti.

Le prestazioni ed i servizi forniti dai volontari sono gratuiti.

La durata delle cariche elettive negli Organi sociali è di tre anni. I componenti degli Organi sociali sono rieleggibili e non possono contemporaneamente essere membri di più di un organo sociale collegiale elettivo. L’assemblea può deliberare le modalità di rieleggibilità agli Organi Sociali.

Qualora venga a mancare, per dimissioni od altra causa, un componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori o del Collegio dei Probiviri si provvede alla sua sostituzione per cooptazione deliberata dall’organo collegiale di appartenenza. Il nominato per cooptazione scadrà con la scadenza degli altri componenti del collegio. La cooptazione non è ammessa quando i componenti eletti rimasti siano meno della metà del numero di componenti previsto per l’organo collegiale interessato.

Tutte le cariche e gli incarichi associativi possono essere revocati, per ragioni di opportunità associativa, anche prima della scadenza, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che aveva conferito l’incarico.

Con regolamento approvato dal Consiglio Direttivo vengono definite le norme e le procedure relative all’elettorato attivo e passivo ed alle modalità di svolgimento delle elezioni degli organi sociali.

Art.11 L’Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’Associazione.

All’Assemblea possono partecipare, in qualità di osservatori, senza diritto di voto, i soci onorari e gli aderenti non ancora soci.

L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, in via ordinaria, una volta all’anno ed in via straordinaria, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno il trenta per cento dei soci. In quest’ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

La delega può essere conferita solamente ad altro socio. Ogni socio non potrà avere più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatte salve le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto per le quali è necessaria la maggioranza assoluta dei soci e le deliberazioni relative allo scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione per le quali è necessaria la maggioranza dei tre quinti dei soci.

L’Assemblea ha i seguenti compiti:
  • determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  • eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
  • eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
  • deliberare l’eventuale revoca, prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa, dei componenti eletti del Consiglio Direttivo e dei Collegi dei Revisori dei conti e dei Probiviri;
  • approvare il programma di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • approvare il bilancio;
  • deliberare su tutte le questioni non di competenza del Consiglio Direttivo;
  • approvare le modifiche allo Statuto;
  • approvare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione.
Art.12 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero di soci, determinato dall’Assemblea stessa, compreso tra cinque e undici.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese o, in caso di richiesta di almeno tre componenti, entro venti giorni dalla richiesta stessa; è convocato e presieduto dal Presidente.

Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
  • eleggere, nel suo seno, il Presidente;
  • deliberare la nomina, su proposta del Presidente, del Vice presidente;
  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • richiedere l’eventuale convocazione straordinaria dell’Assemblea;
  • deliberare sull’ammissione dei soci e dei volontari;
  • deliberare sulla sospensione o la perdita della qualità di socio o di volontario;
  • deliberare sulla costituzione e sulla gestione dei centri operativi e di servizio dell’Associazione;
  • approvare i regolamenti e le norme per il funzionamento, l’organizzazione ed il servizio dell’Associazione;
  • deliberare il programma di attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • deliberare il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • determinare il quadro organizzativo dell’Associazione, definendo compiti e responsabilità;
  • nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Segretario, il Tesoriere e gli altri responsabili ed incaricati del servizio, della gestione e della organizzazione dell’Associazione;
  • determinare il programma di attività dell’Associazione, sulla base del programma generale approvato dall’Assemblea;
  • promuoverne e curarne la realizzazione autorizzandone le relative spese;
  • deliberare sull’effettuazione di donazioni e sulle concessioni di contributi;
  • deliberare sui contratti, sugli accordi e sulle convenzioni da stipulare per il funzionamento dell’Associazione;
  • determinare la quota ed i contributi associativi;
  • provvedere a tutti gli atti di amministrazione occorrenti per la gestione dell’Associazione;
  • deliberare sulla partecipazione dell’Associazione a Enti, comitati, istituzioni e simili;
  • ratificare gli eventuali provvedimenti assunti dal Presidente in caso di necessità e urgenza;
  • deliberare, anche prima della scadenza e per ragioni di opportunità associativa, l’eventuale revoca del Presidente, del Vicepresidente e degli altri incarichi sociali attribuiti dal Consiglio Direttivo;
  • prendere atto dei soci onorari ed attribuire le qualifiche di volontari benemeriti e assegnare i riconoscimenti emeriti in relazione alle cariche ricoperte.
Art.13 Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente:
  • ha la rappresentanza legale dell’Associazione;
  • convoca e presiede l’Assemblea;
  • convoca e presiede il Consiglio Direttivo indirizzandone e coordinandone l’attività;
  • in caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva;
  • può delegare a rappresentarlo per impegni specifici un Consigliere o altro aderente dell’associazione.
In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Art.14 Il Collegio dei Revisori
E’ composto da tre membri eletti dall’Assemblea anche tra esperti esterni all’Associazione.

Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.

Il Collegio provvede al controllo dei conti dell’Associazione e riferisce annualmente all’Assemblea.

Art.15 Il Collegio dei Probiviri
E’ composto da tre membri eletti dall’Assemblea anche tra esperti esterni all’Associazione.

Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.

Il Collegio decide, in via definitiva, sui ricorsi relativi alla sospensione o alla perdita della qualità di socio o di volontario deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio decide senza formalità di procedure rispettando il principio del contraddittorio.

Art.16 L’Organizzazione ed il Servizio
La struttura organizzativa ed operativa dell’Associazione e le relative competenze e procedure, comprese quelle riguardanti il Segretario ed il Tesoriere, sono definite dai regolamenti e dalle norme approvati dal Consiglio Direttivo secondo criteri di delega e di decentramento delle funzioni e delle responsabilità.

Gli aderenti all’Associazione prestano il loro servizio di volontariato secondo i regolamenti, le norme e le procedure approvati dal Consiglio Direttivo e con riferimento alle finalità dell’Associazione stessa previste dal presente Statuto.

Art.17 Modifiche allo Statuto
Le modifiche allo Statuto sono approvate dall’Assemblea con la maggioranza assoluta dei soci.

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno il trenta per cento dei soci.

Art.18 Scioglimento e messa in liquidazione
Lo scioglimento e la messa in liquidazione sono approvati dall’Assemblea con la maggioranza dei tre quinti dei soci.

Lo scioglimento dell’Associazione può essere richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno il trenta per cento dei soci.

Nel caso di scioglimento, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti, secondo le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall’Assemblea, ad altra associazione che sia in grado di garantirne la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto.

Art.19 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.

Art.20 Norma transitoria di abrogazione
Con l’approvazione da parte dell’Assemblea del presente Statuto sono abrogate tutte le norme statutarie precedenti.

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